Diritto di recesso del prestito

Diritto di recesso del prestito

Qualora si decida di ricorrere al mercato del credito, per poter ottenere un finanziamento che sia finalizzato all’acquisto di un bene di consumo (ad esempio un’automobile, un elettrodomestico, un computer) si rende necessario conoscere la normativa che regola il diritto del consumatore a poter recedere dal contratto. Quando si riscontrano dei problemi causati dalle mancate consegne o dalle prestazioni del servizio, bisogna sapere che il consumatore gode di particolari tutele. In primis parliamo del noto diritto di recesso

In base a tale diritto, il consumatore ha 14 giorni di tempo per recedere dagli accordi che sono stati presi a partire dal momento della firma del contratto. Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni caso, senza dover necessariamente fornire delle motivazioni e senza che il consumatore debba corrispondere delle penali. Non ha rilevanza neppure se il contratto sia stato stipulato all’interno o all’esterno dei locali commerciali dell’ente finanziatore. Occorre però procedere secondo quelle che sono le modalità previste nel contratto di finanziamento. Nello specifico occorre in primis inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale lettera si specifica che si intende esercitare il diritto di recesso ai sensi della direttiva comunitaria 48/2008 e dell’art. 125 ter del Testo unico bancario. Bisognerà dare indicazione del giorno della stipula del contratto di finanziamento e del numero del contratto.

Nel caso in cui il prestito sia già stato erogato e quindi il contratto sia stato posto in esecuzione, il consumatore, in un arco di tempo di 30 giorni, dovrà restituire il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento, senza contare anche le eventuali tasse che siano dovute. Non potranno però essere chieste al consumatore altre somme di denaro a titolo di penale. Se sono stati stipulati altri contratti per l’erogazione di servizi accessori (come quelli di assicurazione) il recesso avverrà anche per tali contratti. Qualora sia stato stipulato un prestito finalizzato all’acquisto di beni o servizi, se per inadempimento del finanziatore il bene non viene consegnato, il consumatore avrà invece diritto alla risoluzione del contratto, con la richiesta della restituzione delle rate già versate. In ogni momento il consumatore può estinguere il credito che nasce dal contratto di finanziamento. Parliamo, addirittura, di estinzione anticipata in modo tale che tale consumatore possa godere di uno sconto sugli interessi dovuti.

Secondo quella che è la normativa in vigore dal 1° giugno 2011, il rimborso anticipato prevede però il pagamento di una penale a carico del cliente che lo richiede. L’ente finanziatore avrà invece diritto ad un indennizzo che è pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, qualora la durata residua del contratto superi l’anno. Nel momento in cui, invece, il tempo residuo del contratto è uguale o inferiore ad un anno, l’indennizzo non deve superare lo 0,5% dell’anticipo. In ogni caso, l’ente che ha finanziato il credito deve fornire un modulo da compilare in tutte le sue parti ed inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Prima di provvedere alla richiesta dell’estinzione anticipata, occorre però visionare il contratto stipulato rispettando tutte le modalità che in esso siano indicate.